Joli Ghibaudi
Legalità o legalismo?
I provvedimenti che il Governo ha varato o intende varare sulla giustizia lasciano sconcertati per numerose ragioni. Alcune considerazioni critiche
Il disegno di legge Berselli non può non suscitare inquietudine ed interrogativi.
Nell'introduzione al Ddl si afferma sostanzialmente che il suo varo si impone per contrastare il clima "buonista" verso gli autori di reato, clima che avrebbe prodotto un'escalation di insicurezza nel nostro Paese; infatti, implicitamente ci si chiede come faccia un cittadino a sentirsi sicuro in un Paese in cui non c'è certezza della pena e chi delinque può agevolmente essere dimesso dal carcere e godere delle misure alternative, della liberazione anticipata, degli arresti domiciliari...
È inquietante leggere la succitata relazione perché ci si rende conto che il firmatario del Ddl è più preoccupato ad inseguire e cavalcare gli umori ed il consenso della gente, piuttosto che contribuire efficacemente alla costruzione di maggior sicurezza sociale, intesa nel senso più lato del termine.
Se così non fosse non si alimenterebbe la confusione fra certezza della pena e certezza del carcere: le misure alternative, infatti, non sono un privilegio o una regalia, ma rappresentano una modalità di scontare la pena, pena che permane certa. Non può essere sottovalutata, inoltre, la loro ricaduta positiva sulla deterrenza a commettere nuovi reati, come dimostrano ormai diverse ricerche in merito. Ne citiamo alcune: la ricerca condotta dai due economisti Barbarino e Mastrobuoni, nel 2007, in merito all'impatto del provvedimento dell'indulto sul livello di criminalità in Italia dimostra che la pena carceraria per i recidivi non rappresenta affatto un deterrente, ma una "gabbia" che impedisce di delinquere nuovamente; la ricerca condotta da Drago, Galbiati e Vertova - sempre nel 2007 - per analizzare l'effetto deterrente della pena giunge alla conclusione che tale effetto è inversamente proporzionale alla durata della detenzione.
Fabrizio Leopardi (direttore dell'Osservatorio misure alternative della Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna) ha paragonato il tasso di recidiva di quanti hanno scontato la pena interamente in carcere con quello proprio di chi ha beneficiato di misura alternativa: ebbene il 68,4% di coloro che hanno scontato interamente la pena in carcere hanno avuto una o più recidive nell'arco dei successivi 5 anni; per contro, solo il 19% di chi ha usufruito delle misure alternative è stato recidivo nei successivi 5 anni.
Appare, dunque, chiaro come l'affermazione contenuta nella relazione al Ddl Berselli secondo cui «il ridimensionamento del carattere custodiale del carcere ed il potenziamento dei meccanismi rieducativi hanno, di fatto, troppo spesso procurato l'effetto di sfoltire semplicemente la popolazione detenuta e di alleggerire gli istituti penitenziari ormai saturi» sia assolutamente infondata e pretestuosa.
L'intervento restrittivo sulle condizioni di accesso alle misure alternative, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà e l'annullamento dell'istituto della liberazione anticipata avranno una ricaduta pesantemente negativa sulla sicurezza sociale; sarà, infatti, drasticamente ridotta la possibilità di accedere ad un percorso di reinserimento sociale graduale, ma virtuoso che prendendo già avvio all'interno del carcere prosegue con la misura alternativa restituendo alla persona dignità e corresponsabilità nel governare il processo di reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale.
Rispetto ai recenti provvedimenti in materia di giustizia non è solo il Ddl Berselli a destare la nostra ferma contrarietà: anche il decreto sicurezza suscita la nostra reazione avversa. La fedeltà ai principi fondativi della nostra Federazione ci impone di rifiutare ogni logica che punisce uno status proprio della persona e non un suo agito lesivo di diritti altrui, cosa che si avvera nel momento in cui la condizione di irregolarità fosse considerata reato.
Tale provvedimento è maggiormente inaccettabile se si pensa ai risvolti che avrebbe in particolar modo sui richiedenti asilo.
Rimpatriare forzatamente i richiedenti asilo che hanno visto rigettare la propria domanda in prima istanza e che sono in attesa dell'esito del ricorso, significa rispedirli fra le braccia dei loro persecutori e torturatori. Tutto ciò a fronte di una pesante latitanza sia del nostro Parlamento (che non ha mai legiferato in modo organico in materia di asilo) sia del nostro Governo, in quanto il ministero degli Esteri non si è mai dotato di una struttura dedicata ad affrontare il problema degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza delle persone immigrate.
Senza contare che è davvero singolare punire chi fugge da situazioni di miseria e povertà, senza prevedere alcuna sanzione per chi sfrutta la disperazione di queste persone facendole vivere e lavorare in condizioni inumane ed illegali.
L'aggravante della clandestinità prevista dall'art. 61 del DL n. 92 del 23.05.08 è poi particolarmente inquietante se applicata ai minori stranieri, perché è una palese violazione dell'art. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo: «Gli Stati parte devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, dalle attività, dalle opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori e dei membri della sua famiglia».
Parimenti non possiamo accettare che i nuovi centri di identificazione ed espulsione possano trattenere in custodia temporanea i minori stranieri nell'attesa di rimpatriarli, perché questa norma contraddice ancora una volta quanto sottoscritto recependo la Convenzione dei diritti del fanciullo, che all'art. 37 prevede che gli Stati parte si impegnino a garantire che nessun fanciullo possa essere privato della libertà illegalmente o arbitrariamente.





