TITOLO 1
Denominazione - Sede - Scopi
Art. 1 – Nell’ambito del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.) è costituita nella Regione Veneto un’Associazione di promozione sociale con carattere di Federazione Regionale costituente articolazione territoriale del predetto Coordinamento Nazionale, denominata Coordinamento Veneto Comunità di Accoglienza con sede legale a Bassano del Grappa (VI) e avente il territorio veneto come ambito di operatività specifica.
La modifica della sede legale non costituisce variazione statutaria.
Art. 2 - La Federazione non ha scopo di lucro.
Art. 3 - I principi e le linee di fondo su cui si basa la Federazione sono quelli contenuti nello statuto e nei documenti programmatici del CNCA. La Federazione Regionale ha lo scopo di riunire e coordinare i Gruppi, le Comunità, le Associazioni, le Cooperative aventi sede operativa nel territorio della regione Veneto che, riconoscendosi nelle linee ideali e di azione del CNCA:
a - operano nel campo del disagio e dell'emarginazione sociale, in particolare giovanile, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni,
b - svolgono un'azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo e la piena partecipazione alla vita sociale e civile,
c - tendono a svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali) che sono all'origine del disagio e dell'emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere culturale,
d - credono che la propria presenza, qualunque sia la forma associativa, si qualifichi come presenza di privato sociale e in quanto tale debba avere le caratteristiche di indipendenza e di autonomia operativa ma, al tempo stesso, non possa intendersi né come sostitutiva, né come concorrente nei confronti del ruolo dell'Ente pubblico, bensì debba agire in integrazione e collaborazione con esso,
e - rifiutano la logica dei servizi privati, avulsi dal contesto del territorio e l'ottica puramente assistenziale e riparatoria, esprimendo al contrario, l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, che assumono i problemi nella loro complessità e globalità, di superamento del bisogno stesso attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione.
TITOLO 2
Funzioni
Art. 4 - Funzioni della Federazione Regionale C.N.C.A. sono
a - costituire momento di confronto, di coagulo e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali,
b - configurarsi sui temi della marginalità e del disagio come presenza politica e culturale unitaria, capace di trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita e di lavoro.
c - promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione ai mutamenti della realtà sociale e alle caratteristiche delle persone con cui entrano in contatto,
d - progettare e svolgere attività di educazione, di formazione e di formazione professionale, di cui l’Educazione Continua in Medicina costituisce uno degli obiettivi; sviluppare attività di consulenza volte alla promozione, all’espansione, al miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi gestiti dai gruppi federati;
e - individuare ambiti di possibili impegni comuni atti al raggiungimento degli scopi della Federazione.
TITOLO 3
Attività
Art. 5 - Per la realizzazione delle proprie funzioni la Federazione Regionale si impegna a collaborare con il CNCA nazionale per:
a - realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione degli operatori anche attraverso attività di formazione professionale,
b – effettuare attività di ricerca, progettazione e studio,
c – attivare servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi anche con il coinvolgimento degli associati
d - sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia ed esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano i membri,
e - attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all’integrazione, all’inserimento lavorativo, all’informazione, anche tramite l’esecuzione di progetti, per gli appartenenti ai gruppi federati o ad altre realtà esterne con scopi similari,
f – cedere beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
g - promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità,
h - sottoscrivere o promuovere accordi e alleanze con altri enti, associazioni, gruppi esterni alla Federazione, per il raggiungimento delle finalità della Federazione.
Strumenti
Art. 6 - Per assolvere agli impegni di cui all’art. 4 e 5 la Federazione Regionale è tenuta ad avvalersi degli strumenti operativi attivati dal CNCA nazionale.
Inoltre essa può mettere in atto strumenti organizzativi propri allo scopo di effettuare e gestire progettazioni utili per la Federazione Regionale e per i propri gruppi federati; progettare e gestire attività formative sui principali temi inerenti al lavoro dei gruppi federati e per il miglioramento delle loro competenze operative. Tali attività devono essere realizzate in raccordo con l’Agenzia Nazionale, tranne che per quelle a carattere prettamente locale.
Le attività svolte dovranno essere economicamente e finanziariamente autonome, senza gravare sul bilancio della Federazione se non previa autorizzazione del Consiglio nazionale.
TITOLO 4
Adesione
Art. 7 - Possono essere soci della Federazione Regionale i Gruppi, le Comunità, le Cooperative, le Associazioni aventi le caratteristiche di cui all’art. 3 e che siano stati ammessi a far parte del CNCA Nazionale.
Per essere soci è necessario, secondo le modalità previste dal regolamento nazionale, presentare domanda scritta alla Federazione Regionale, la quale metterà in atto l’istruttoria relativa alla domanda di adesione da effettuarsi secondo lo spirito e le finalità del CNCA e che dovrà essere accompagnata da ogni indicazione utile ed opportuna.
Il Presidente del CNCA Regionale, secondo le procedure e modalità previste da apposito regolamento, comunicherà al Gruppo e al Consiglio Nazionale del CNCA la deliberazione di accettazione del nuovo associato.
Con tale iscrizione il socio assume nei confronti della Federazione regionale gli stessi obblighi derivanti dall’adesione al CNCA Nazionale.
TITOLO 5
Organi della Federazione Regionale
Art. 8 - Organi della Federazione Regionale son
A - L'Assemblea dei Soci
B - Il Presidente regionale
C – Il Comitato Esecutivo
A - Assemblea dei Soci
a - All'assemblea regionale dei Soci intervengono con diritto di voto i delegati dei gruppi soci secondo il criterio di un delegato ogni singolo gruppo.
b - L’assemblea è convocata dalla Presidenza Regionale mediante avviso scritto almeno due volte all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto,
c - L'Assemblea è presieduta da un membro appositamente eletto dall'Assemblea stessa,
d - E' validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti degli aventi diritto.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 10 - L'Assemblea dei Soci
a - fissa le linee programmatiche della Federazione regionale in sintonia con quelle deliberate dall’assemblea nazionale
b - approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato Esecutivo
c - elegge i delegati dell’assemblea nazionale dei delegati
d - delibera l’eventuale attivazione di gruppi di interesse tematico
e - nomina delegati o propri rappresentanti in seno ai gruppi tematici nazionali del coordinamento
f – nomina delegati incaricati di rappresentare la Federazione Regionale in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione regionale
g - elegge il Presidente Regionale e il Comitato esecutivo
h – recepisce il regolamento nazionale e approva le eventuali integrazioni regionali.
Per il suo funzionamento valgono le norme contenute nell'articolo 21 del Codice Civile.
Art. 11 - La modifica del presente Statuto richiede la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno dei Soci e l’approvazione da parte del Consiglio nazionale della Federazione Nazionale CNCA.
B - Il Presidente Regionale
Art. 12 – Il Presidente regionale è eletto dall’assemblea regionale. Ha la rappresentanza legale della Federazione regionale e rappresenta a livello regionale il CNCA nazionale.
E’ il garante dell’identità e dell’unità del Cnca sia all’interno che all’esterno della Federazione nel territorio della Regione, della coerenza dell’operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Federazione nazionale, è garante che la sigla del CNCA sia utilizzata in modo adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell’area con particolare attenzione a:
- i gruppi federati
- la Federazione nazionale
- il territorio regionale.
Convoca l'Assemblea regionale dei Soci e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni della stessa.
Può nominare il Segretario Regionale che ha i seguenti compiti:
- inviare le convocazioni ai Soci ed ogni altra convocazione necessaria,
- redigere ed inviare i verbali delle riunioni,
- porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dal Presidente regionale.
In caso di impedimento è sostituito dal componente anziano per età del Comitato Esecutivo regionale.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente regionale può avvalersi di un Ufficio di Presidenza la cui operatività sarà regolata da apposito regolamento approvato dall’assemblea regionale e che dovrà risultare omogeneo e coerente con i contenuti del regolamento nazionale.
E’ candidato di diritto del Consiglio nazionale.
C - Il Comitato Esecutivo Regionale
Art. 13 – Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e almeno due componenti eletti dall’Assemblea Regionale.
Esso è convocato dal Presidente tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità o l’opportunità.
Alle riunioni partecipa anche il Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e deliberazioni.
È compito del Comitato Esecutivo predisporre il bilancio della Federazione regionale, dare attuazione alle deliberazioni assunte dall’Assemblea Regionale ed assumere tutte le decisioni necessarie alla vita e allo sviluppo dell’Associazione.
TITOLO 6
Patrimonio e Fonti di Finanziamento
Art.14 - Il Patrimonio della Federazione Regionale è costituito da:
a –le quote associative corrisposte dai soci al CNCA regionale, detratta la quota parte destinata alla Federazione Nazionale, secondo quanto stabilito nel regolamento.
b - contribuzioni di Enti Pubblici.
c - donazioni, lasciti ed elargizioni di privati
d – iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Federazione Regionale
e – erogazioni liberali di soci o di terzi
f – vendite e prestazioni di servizi
g – contributi della Regione, Enti Locali, istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
h – contributi volontari
Eventuali proventi derivanti dalle attività della Federazione Regionale non potranno essere ripartiti, nemmeno in maniera indiretta, tra i soci ed eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per i fini previsti dallo Statuto.
TITOLO 7
Cessazione del rapporto associativo
Art. 15 – Il rapporto associativo viene a cessare di diritto quale diretta ed automatica conseguenza del venir meno del rapporto associativo con il CNCA nazionale.
La perdita della qualifica di socio avviene con delibera del Comitato Esecutivo della Federazione regionale. Per essere efficace, essa deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sia del Comitato regionale che del Consiglio Nazionale devono essere notificate per iscritto al Gruppo interessato.
Il Presidente della Federazione Regionale è tenuto a cancellare il socio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Presidenza del CNCA nazionale che comunica la cessazione dell’appartenenza del gruppo all’organizzazione.
TITOLO 8
Scioglimento
Art. 16 - In caso di scioglimento della Federazione Regionale il patrimonio residuo, detratte le spese delle obbligazioni verso terzi, sarà devoluto al CNCA nazionale.
NORMA TRANSITORIA FACOLTATIVA
In occasione della costituzione della Federazione Regionale, i gruppi già aderenti al CNCA Nazionale che non potranno essere presenti alla firma dell’Atto costitutivo potranno essere ammessi come soci della Federazione regionale con atto immediato, presentando domanda scritta al Presidente regionale il quale comunicherà l’accettazione al Gruppo e al Presidente Nazionale.





