Comunicato stampa
Il CNCA vicino alla cooperativa Borgorete, alla coordinatrice dei servizi di Riduzione del danno
e ai due operatori rinviati a giudizio
L’accusa di favoreggiamento a loro rivolta ignora che
i servizi di Riduzione del danno basano la loro efficacia sulla costruzione di fiducia
tra gli operatori e le persone che usano droghe
5 maggio 2026
Il CNCA-Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti è vicino alla cooperativa perugina Borgorete, che vede coinvolti la coordinatrice e due operatori dei suoi servizi di Riduzione del danno in un provvedimento giudiziario che riteniamo totalmente infondato. I tre operatori della cooperativa, infatti, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di favoreggiamento perché, secondo l’autorità giudiziaria, non avrebbero collaborato alle indagini avviate per identificare la persona che, nell’aprile 2024, avrebbe consegnato una dose di eroina risultata contaminata da Fentanyl.
In verità gli operatori della cooperativa hanno esercitato il loro diritto/dovere di osservare il segreto professionale, a loro riconosciuto dall’art. 120, comma 7, del DPR 309/1990, che stabilisce quanto segue: «Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo l’obbligo di segnalare all’autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità» (grassetto nostro). L’autorità giudiziaria contesta agli operatori della cooperativa la non condivisione di informazioni che essi hanno raccolto nell’attività realizzata con il proprio servizio di Riduzione del danno, svolto in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, per il quale essi sono perciò incaricati di pubblico servizio. Dunque, tenuti a rispettare il segreto professionale.
Sono evidenti le ragioni che rendono sensato, anzi indispensabile, tale riconoscimento da parte dell’ordinamento. Gli operatori della Riduzione del danno operano in contesti in cui occorre stabilire relazioni di fiducia con più soggetti, a cominciare dai consumatori, per perseguire in modo efficace un unico scopo: quello di garantire la tutela della salute delle persone, riducendo i danni e i rischi connessi all’assunzione di droghe. Il bene pubblico che è in gioco – la salute delle persone e, in casi estremi, persino loro stessa vita – giustificano ampiamente l’inserimento degli operatori sociali che svolgono un pubblico servizio nel novero dei soggetti destinatari dell’obbligo di opporre il segreto professionale.
Come CNCA, ci auguriamo che questa vicenda non finisca per alimentare nuove strumentalizzazioni contro l’approccio della Riduzione del danno, i cui servizi e interventi sono previsti nei Livelli essenziali di assistenza che lo stato dovrebbe garantire su tutto il territorio nazionale. Come, purtroppo, ancora non è. La Riduzione del danno è uno strumento chiave per la tutela della salute pubblica, per salvare vite umane – riducendo il numero di overdose e gli incidenti stradali mortali, ad esempio – e per limitare una grande varietà di rilevanti danni sanitari e sociali, portando anche benefici economici per le casse dello stato, visti i bassi costi di tali servizi rispetto ai costi dei danni che contribuisce a prevenire.
Ci auguriamo, quindi, che la magistratura – in cui abbiamo piena fiducia – accerti la correttezza della condotta dei tre operatori di Borgorete, la cui vicenda continueremo a seguire in modo puntuale.

