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Un decreto sul gioco d’azzardo entro 60 giorni

Il Tar del Lazio obbliga lo Stato a fare entro 60 giorni il decreto sul gioco d’azzardo


La seconda sezione del Tar del Lazio (Presidente Luigi Tosti, Relatore Silvia Martino) ha accolto la class action presentata dal Codacons contro la Pubblica Amministrazione, colpevole di non aver ancora emesso il decreto contro le ludopatie e per la prevenzione del gioco compulsivo.

La legge n.220 del 2011 – spiega il Codacons – prevedeva che “Con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo”.

Tuttora di tale decreto – più volte annunciato e mai emesso – non vi è traccia; circostanza che ha portato l’associazione ad intentare una class action contro gli enti interessati, chiedendo al Tar di ordinare l’emanazione del provvedimento.

Scrivono i giudici del Tar Lazio nella sentenza:
“Con il ricorso n. 3473/2012, il Codacons ha proposto la specifica, tipica azione che consente, oggi, sia ai singoli che alle associazioni portatrici di interessi diffusi, di reagire avverso la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. Si tratta della c.d. “class –action” pubblica … Reputa in primo luogo il Collegio che, come già accennato, alcun dubbio possa esservi circa l’ammissibilità dell’azione, dichiaratamente fondata […] E’ comunque indubbio che il Codacons abbia, tra i propri associati, anche consumatori interessati al settore dei giochi, dei concorsi a premio, delle lotterie e delle scommesse, i quali subiscono una lesione diretta, concreta ed attuale derivante dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori in materia (sia pure ai fini, peculiari, qui considerati, di tutela della salute). Nel merito, il ricorso è fondato. La norma impone chiaramente l’adozione di un vero e proprio piano di intervento, da adottarsi, entro un termine prestabilito, dalle amministrazioni nominativamente indicate, d’intesa con la Conferenza unificata. […] Nessuno degli atti così previsti (di carattere generale, e, sicuramente, non aventi natura normativa), è stato ancora posto in essere. Non vale ad escludere la violazione dell’obbligo di provvedere, la circostanza posta in luce dalla difesa erariale, secondo cui le amministrazioni intimate debbano raggiungere un’intesa in seno alla Conferenza Unificata. E’ in particolare irrilevante che, in tale sede, siano state avanzata perplessità circa gli aspetti finanziari del piano di intervento. Appare infatti ovvio che, in mancanza di previsioni specifiche, le risorse all’uopo necessarie debbano essere reperite tra quelle già stanziate (ad esempio, in seno al Piano sanitario nazionale)”.

Il Tar dunque “ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e alla Conferenza – Unificata, per quanto di rispettiva competenza, di adottare, in concerto (ovvero d’intesa) tra loro, il decreto interdirigenziale previsto dall’art. 1, comma 70, della legge 12 dicembre 2010, n. 220, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

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