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FAQ

La selezione viene svolta direttamente dall’ente per il quale si è presentata la domanda, seguendo i criteri del sistema di selezione del CNCA indicati nella scheda di ogni progetto.

Il punteggio massimo che il candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:

  • schede di valutazione: max 80 punti;
  • precedenti esperienze: max 18 punti;
  • titoli di studio: max 12 punti.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 48/80, sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso non si effettua il conteggio per la valutazione dei titoli di studio ed esperienze.

Il calendario delle selezioni è pubblicato sul sito degli enti e sul sito del CNCA con almeno 10 giorni di anticipo.

Al termine delle selezioni viene preparata una graduatoria per ciascun progetto, con il punteggio ottenuto da ogni candidato.

Dalla graduatoria emergono tre categorie:

  • Idonei selezionati: hanno ottenuto il punteggio più alto e coprono i posti disponibili.
  • Idonei non selezionati: hanno superato la selezione, ma non rientrano tra quelli selezionati. Possono subentrare in caso di rinunce o interruzioni.
  • Non idonei: non hanno raggiunto i requisiti minimi.

Solo gli idonei selezionati vengono avviati al servizio; gli idonei non selezionati restano in lista per eventuali subentri.

I posti GMO (Giovani con Minori Opportunità) nel servizio civile sono riservati a giovani che si trovano in particolari situazioni di difficoltà, come svantaggio economico, bassa scolarizzazione, disabilità o fragilità sociale.

Questi posti sono previsti nei bandi come misura di inclusione sociale, per favorire una maggiore partecipazione e un accesso più equo all’esperienza del servizio civile.

Molti dei nostri progetti prevedono posti riservati GMO per giovani in condizione di svantaggio economico, con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Per candidarsi ai posti GMO è necessario presentare documentazione o autocertificazione, in base a quanto indicato nel singolo progetto, che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Dal momento in cui esce il bando di servizio civile all’inizio effettivo del servizio passano almeno 4 mesi.

Questo tempo serve per raccogliere le domande, fare le selezioni, inviare le graduatorie al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e attendere la loro verifica e approvazione finale.

Dopo aver scaricato e installato l’App IO sul proprio dispositivo ed effettuato l’accesso all’App IO con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE), il volontario potrà visualizzare e firmare il contratto di servizio civile universale.

All’interno dell’app sarà possibile leggere il contratto, consultare clausole e condizioni e procedere alla firma digitale.

Grazie alla funzione “Firma con IO”, sia i volontari che gli enti di servizio civile possono firmare digitalmente il contratto con pieno valore legale, senza uscire dall’app.

Come funziona la firma:

    1. Notifica su App IO
      Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale invierà al volontario una notifica di richiesta firma tramite l’App IO.
    1. Accesso all’app
      Il volontario accede all’App IO con SPID o CIE.
    1. Visualizzazione del contratto
      È possibile leggere il documento e consultare tutte le clausole e condizioni.
    1. Firma del contratto
      La firma avviene tramite riconoscimento biometrico o codice di sblocco dell’app.
    1. Conferma e download
      Dopo la firma, il volontario riceverà una conferma e potrà scaricare o condividere il contratto firmato.
    1. Firma dell’ente
      Il documento viene poi inviato al rappresentante legale dell’ente (o a un suo delegato) per la firma digitale, sempre tramite App IO.
      La firma deve essere effettuata entro la scadenza indicata nella richiesta di firma su App IO.

      Di norma, la scadenza è fissata entro le 23.59 del giorno precedente l’inizio servizio.

      Dopo la scadenza non sarà più possibile firmare il contratto.

I volontari svolgono un’attività di circa 25 ore a settimana, distribuite su 5 o 6 giorni, secondo quanto previsto dal progetto.
Ogni giornata di servizio può durare da 3 a 8 ore.
L’attività deve svolgersi tra le ore 6.00 e le 23.00, in base a quanto stabilito dal progetto.

Se il volontario vive in un comune diverso da quello in cui si svolge il progetto, può chiedere il rimborso del viaggio di andata per raggiungere la sede di servizio. Il rimborso riguarda solo il mezzo di trasporto più economico (aereo, treno, pullman o traghetto). Per ottenerlo, il volontario deve consegnare il biglietto di viaggio al responsabile della sede o all’OLP, che lo invierà al CNCA.

Alla fine del servizio, il volontario ha diritto anche al rimborso del viaggio di ritorno verso il proprio comune di residenza, seguendo le stesse regole. Il rimborso viene pagato direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dopo la presentazione della richiesta firmata dal volontario e dei biglietti di viaggio. La richiesta deve essere consegnata al CNCA, che la invierà al Dipartimento.

 

Ai volontari spetta un assegno mensile di 519,47 euro, per un totale annuo di 6.233,64 euro.

Il pagamento è forfettario per 30 giorni al mese, per tutta la durata del progetto, a partire dalla data di avvio.

Il compenso viene versato direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale tramite accredito su:

    • conto corrente o conto deposito (bancario o postale),
    • oppure carta prepagata con IBAN, intestata o cointestata al volontario.

Di norma, il pagamento avviene entro il mese successivo a quello di riferimento.

Oltre all’assegno mensile di 519,47 euro, i volontari all’estero ricevono una indennità giornaliera, calcolata in base al costo della vita del Paese in cui operano.
L’indennità viene pagata solo per i giorni di servizio effettivo svolti all’estero.

Questi gli importi dell’indennità giornaliera:

  • 15,00 € al giorno:
    Europa occidentale e area Euro, Stati Uniti e Canada (area dollaro), Giappone (area yen).
  • 14,00 € al giorno:
    Federazione Russa, Europa dell’Est, Asia (incluso Medio Oriente, India e Cina, escluso Sud-Est asiatico), Oceania.
  • 13,00 € al giorno:
    Africa, Sud-Est asiatico, Centro e Sud America.

L’indennità non viene corrisposta:

  • quando il volontario si trova in Italia (anche per formazione),
  • durante i permessi, anche se trascorsi all’estero,
  • ai giovani già residenti nel Paese in cui si svolge il progetto.

In caso di malattia all’estero, l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni (per progetti di 12 mesi); per progetti più brevi, i giorni sono ridotti in proporzione.

Per i volontari che svolgono il servizio civile all’estero, è previsto il rimborso delle spese per:

  • il viaggio di andata,
  • il viaggio di ritorno,
  • un solo viaggio di rientro in Italia (andata/ritorno) durante l’anno, concordato con l’ente, dalla sede di servizio estera alla sede in Italia.

Il viaggio deve essere fatto con il mezzo più economico (aereo in classe economica, treno in seconda classe o con automezzi di linea).
Le spese vengono anticipate dal CNCA e poi rimborsate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Durante il servizio civile, il volontario può usufruire di giorni di malattia, che devono sempre essere certificati da un medico del Sistema Sanitario Nazionale (o convenzionato), oppure da un medico del Paese estero in cui si svolge il servizio.

Il volontario ha diritto a un massimo di malattia di 30 giorni:

  • 15 giorni di malattia retribuiti (il numero esatto può variare in caso di subentro: è sempre bene controllare il proprio contratto),
  • altri 15 giorni di malattia non retribuiti.

Se si supera anche il limite dei 15 giorni non retribuiti, il volontario viene escluso dal servizio civile universale.


Come vengono conteggiati i giorni di malattia:

    • I giorni si calcolano senza interruzioni: se nel periodo di malattia ci sono festivi o giorni di riposo, questi vengono conteggiati se compaiono nel certificato medico.
    • I giorni festivi o di riposo iniziali o finali, se non indicati nel certificato, non vengono conteggiati nel totale dei giorni di malattia.


Importante da sapere:

I volontari del servizio civile non sono lavoratori dipendenti, quindi non si applicano le stesse regole previste per i lavoratori subordinati. Tuttavia, la normativa del servizio civile universale garantisce una tutela specifica in caso di malattia.

Quale certificato serve:

Per i volontari del servizio civile serve il certificato cartaceo del medico curante. Deve essere su carta intestata e indicare nome del volontario, periodo di malattia e firma del medico. Non va usato il certificato telematico INPS, perché il volontariato non è un lavoro dipendente. Il certificato va consegnato all’ente di assegnazione (Olp).

Contenuto commutatore

Per i progetti della durata di 12 mesi, al volontario spettano 20 giorni di permesso ordinario retribuito.
In caso di subentro, il numero può essere diverso: è sempre importante verificare quanto indicato nel proprio contratto.

I permessi ordinari permettono ai volontari di assentarsi dal servizio per esigenze personali.

    • Si conteggiano in giornate intere.
    • Non possono essere frazionati in ore.
    • I giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non vengono conteggiati come permessi.

Superati i 20 giorni di permessi ordinari, il volontario viene escluso dal servizio civile universale.

I volontari del servizio civile possono usufruire di permessi straordinari, che sono considerati giorni di servizio prestato e quindi retribuiti. Questi permessi non vengono sottratti dai giorni di permesso ordinario previsti dal contratto.

Per i volontari impiegati in Italia, non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi.

Per i volontari impiegati all’estero, invece, oltre ai permessi ordinari, sono concessi 2 o 4 giorni aggiuntivi per ogni viaggio, rispettivamente per i Paesi europei o extraeuropei.

Al volontario possono essere concessi permessi straordinari senza limitazione di fruizione, da comprovare successivamente al loro utilizzo con idonea documentazione. In particolare di:

    • 1 giorno per la donazione di sangue, che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a tre mesi all’anno per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
    • 1 giorno per la donazione di emocomponenti (plasma e piastrine), che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a 14 giorni per il plasma e a 6 volte l’anno per le piastrine;
    • un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria per la donazione di midollo o organi; un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria per l’esecuzione di esami e/o terapie per malattie croniche degenerative e neurodegenerative progressive e neoplasie; un numero massimo di 15 giorni, fruibili anche in maniera frazionata, per cure connesse a un’invalidità civile riconosciuta con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, da comprovare con la presentazione della certificazione del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti l’esigenza delle cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e, successivamente, con la documentazione attestante l’effettiva fruizione delle cure stesse;
    • 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria; fino a 3 giorni al mese in caso sia in una condizione di disabilità o assista un familiare disabile grave, che sia, rispetto al volontario, coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e б della legge 104 del 1992; un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II – del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
    • 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoсо; un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
    • un massimo di 3 giorni in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il volontario risulti da certificazione anagrafica; un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
    • un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
      – 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile universale;
      – 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
    • 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
    • 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Paesi extraeuropеi.

In relazione alle due ultime casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l’esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

– i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati; se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio, secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso; nel caso il volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;

–  le giornate in cui il volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

Inoltre, l’operatore volontario può fruire, altresì, di un massimo di ulteriori 15 giorni di permesso straordinario, da comprovare, successivamente al loro utilizzo, con idonea documentazione al ricorrere delle fattispecie di seguito elencate:

      • 1 giorno per visita medica specialistica, in numero massimo di due giornate durante il periodo di svolgimento del servizio;
      • 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto da comprovare, successivamente, con la presentazione della documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
      • 1 giorno per ogni esame di corsi post-laurea;
      • 1 giorno per la partecipazione a concorsi pubblici, fino ad un massimo di 5, da comprovare con la presentazione della documentazione attestante la convocazione e, successivamente, della documentazione attestante l’effettiva partecipazione al concorso;
      • 1 giorno per la discussione della tesi di laurea;
      • 1 giorno per ogni prova in cui si articola l’esame di maturità;
      • 1 giorno per l’esame di ammissione ad un corso di studi, sia esso ordinario, specialistico o di qualunque altra natura;
      • 5 giorni in occasione del matrimonio;
      • 1 giorno per la prova di ammissione a dottorati e a master e/o percorsi di specializzazione post-laurea;
      • 5 giorni riservati ai volontari che sono diventati padri, da usufruire entro il quinto mese dalla nascita del figlio, previa produzione del certificato di nascita;
      • 1 giorno per visite mediche riguardanti i figli; un numero massimo di 15 giorni per malattia dei figli, fino al compimento del terzo anno di età, comprovata da certificato del pediatra.

La partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali alle riunioni della Consulta nazionale per il servizio civile universale e alle assemblee regionali e nazionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.

Analogamente anche la partecipazione degli operatori volontari ad assemblee indette dai rappresentanti nazionali o regionali è considerata come servizio svolto fino ad un massimo di 4 ore per ogni assemblea convocata durante il periodo di svolgimento del servizio, fino ad un massimo di 20 ore cumulative.

Ai sensi del paragrafo 7.3.2 delle “Disposizioni”, il superamento da parte del volontario del numero massimo dei giorni di permesso ordinario di cui al paragrafo 4.4, comporta l’esclusione dello stesso dal servizio, previa sospensione del volontario dalle attività progettuali fine di consentirgli di fornire le proprie controdeduzioni.

L’eventuale superamento dei giorni di permesso straordinario con limitazione di fruizione determina l’esclusione del volontario laddove abbia già esaurito i giorni di permesso ordinario, previa sospensione del volontario dalle attività progettuali al fine di consentirgli di fornire le proprie controdeduzioni.

Sì, ai volontari è garantita, da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile:

  • assicurazione dei rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all’estero)
  • prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all’estero).
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