fbpx

Il Governo ritiri subito i Decreti che impediscono lo sbarco dei naufraghi nei nostri porti

Il Governo ritiri subito i Decreti che impediscono lo sbarco dei naufraghi nei nostri porti

Il Decreto del 4 novembre 2022 – dei Ministeri dell’interno, dei trasporti e della mobilità sostenibile
e della difesa – vieta alla nave Humanity1, della ONG SOS Humanity, di “sostare nelle acque
territoriali italiane … oltre il termine necessario per assicurare le operazioni di soccorso ed
assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali ed il precarie
condizioni di salute”; analogo decreto è stato adottato la sera del 6 novembre per la nave Geo
Barents, della ONG Medici Senza Frontiere, secondo un metodo che potrebbe ripetersi anche
nell’immediato futuro (altre navi con naufraghi a bordo sostano infatti al confine con le acque
territoriali). I decreti sono manifestamente illegittimi in quanto violano numerose norme del diritto
internazionale ed interno.

I Decreti devono essere ritirati.

Invocando un generico pericolo per la sicurezza dell’Italia, posto in relazione allo sbarco di
naufraghi, impropriamente richiamando l’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione
Onu sul diritto del mare, il Governo impedisce la conclusione delle operazioni di salvataggio di
naufraghi. L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale SAR di
Amburgo, non si esaurisce, infatti, nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare,
ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. “place of
safety”) (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza del 20 febbraio 2020, n. 6626).
Il punto 3.1.9 della citata Convenzione SAR dispone: «Le Parti devono assicurare il
coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza
imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno
possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta
ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di
ricerca salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di
vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i
sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti
in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate
dall’Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare
le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo
ragionevolmente possibile».

Le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC.167-78 del 2004),
allegate alla Convenzione SAR, dispongono che il Governo responsabile per la regione SAR in cui
sia avvenuto il recupero, sia tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che esso sia fornito.
Obbligo al quale le autorità preposte, italiane e maltesi, si sono sottratte.

Non può quindi essere qualificato “luogo sicuro”, per evidente mancanza di tale presupposto, una
nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto
dei diritti fondamentali delle persone soccorse.

Né può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e
con la loro permanenza su di essa, poichè tali persone hanno, tra i numerosi altri diritti, quello di
presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951,
operazione che non può certo essere effettuata sulla nave.

A ulteriore conferma di tale interpretazione è utile richiamare la Risoluzione n. 1821 del 21 giugno
2011 del Consiglio d’Europa secondo cui «la nozione di “luogo sicuro” non può essere limitata alla
sola protezione fisica delle persone ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti
fondamentali» (punto 5.2.).

Al riguardo, risulta arbitraria quanto approssimativa la distinzione all’interno dei gruppi dei
naufraghi che il Governo italiano sta proponendo, come risulta impossibile escludere la situazione
emergenziale delle decine se non centinaia di persone a bordo la cui condizione va valutata
singolarmente, in ossequio all’art. 19 della Carta del Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che
vieta le espulsioni collettive e all’effettivo rispetto dell’art 3 della CEDU e dell’art 4 della CDFUE,
nonchè al carattere assoluto del divieto di trattamenti inumani e degradanti (l’art. 15 della
Convenzione EDU fa espresso divieto di deroga, persino in caso di guerra o di pericolo pubblico
che interessi la nazione).

Deve poi essere assicurato alle persone a bordo della nave e in acque territoriali italiane il diritto a
chiedere la protezione internazionale in attuazione dell’art. 6 della direttiva 2013/32/UE (direttiva
procedure) che obbliga gli Stati membri a garantite un accesso effettivo alla procedura.
Si tratta di diritto fondamentale sancito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione, norma declinata
anche come diritto di accedere al territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura
anche di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto,
come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla
protezione internazionale “è pieno e perfetto” e “il procedimento non incide affatto sull’insorgenza
del diritto” che “nelle forme del procedimento è solo accertato…il diritto sorge quando si verifica
la situazione di vulnerabilità”.

Ai sensi dell’art 10 ter del D.lvo n. 286/98 le persone giunte sul territorio nazionale a seguito di
salvataggio in mare devono essere condotte presso i punti di crisi o nei centri di prima accoglienza,
dove sono identificati, è assicurata la prima assistenza e deve essere assicurata l’informazione
anche sul diritto a chiedere la protezione internazionale.

L’illegittimo tentativo di fare sbarcare esclusivamente alcuni dei naufraghi e respingere
indistintamente tutti gli altri al di fuori delle acque territoriali nazionali si configura,
oggettivamente, come una forma di respingimento collettivo, vietato dall’art. 4, Protocollo n. 4
della CEDU; attività, quest’ultima, per la quale l’Italia è già stata condannata in passato (sentenza
Hirsi Jamaa c. Italia del 2012).

La condotta governativa si pone, altresì, in contrasto con i principi sanciti nella Convenzione di
Ginevra sui rifugiati del 1951 e, in primo luogo, del principio di non refoulement (art. 33).
In questa condizione se i comandanti delle navi portassero fuori dai confini italiani i naufraghi
potrebbe configurarsi a loro carico, e a carico degli armatori, una responsabilità per avere prodotto,
in esecuzione di un ordine manifestamente illegittimo, una grave violazione dei diritti umani.
E’, dunque, necessario che il Governo ritiri immediatamente i suoi decreti e consenta lo
sbarco a tutte le persone naufraghe che da giorni sono costrette a rimanere sulle navi di
soccorso.

7 novembre 2022

A Buon Diritto, ACAT Italia, ACLI, ActionAid, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CGIL, CIES, CIR, CNCA, Comunità Papà Giovanni XXIII, Emergency, Europasilo, Focus-Casa dei Diritti Sociali, Fondazione Migrantes, Intersos, Legambiente, Magistratura Democratica, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Refugees Welcome Italia, Save the Children Italia, Senza Confine, OXFAM Italia, SIMM, UNIRE

CNCA

Su questo sito utilizziamo strumenti privati o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente utilizzati per consentire il corretto funzionamento del sito (cookie tecnici), per generare report sull'utilizzo della navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare adeguatamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo utilizzare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti a offrirti un'esperienza migliore.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy
X